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| 10/03/2014 |
| Telelavoro e sicurezza |
Riprendiamo l'interpello n. 13/2013 del 24/10/2013 del ministero del lavoro che ha chiarito i seguenti aspetti: - il domicilio del telelavoratore non può essere considerato "luogo di lavoro" ai fini dell'art. 62 del d.lgv. 81/2008 e s.m.i.; - il telelavoratore ha diritto alla formazione/informazione ex artt. 36/37 secondo l'accordo Stato Regioni del 21/12/2011, ma non a quelle per il primo soccorso ed antincendio; - il telelavoratore ha diritto ai DPI, se valutati necessari; - le apparecchiature utilizzate sono soggette all'applicazione del Titolo III del testo unico se sono fornite dal datore di lavoro, anche tramite terzi.
In pratica viene semplificata l'applicazione del testo unico, almeno per quanto riguarda attività che si faceva fatica ad ottemperare. Quali?
Pensandoci un po' su... - messa in sicurezza, e/o verifica da parte del datore di lavoro, di una postazione di lavoro in casa del lavoratore (impianti elettrici, illuminazione, sedie, tavoli, ecc.); - diritto di accesso al luogo di lavoro (domicilio) da parte di figure come RSPP o RLS, preposti; - Corso di primo soccorso (autosoccorso?) ed antincendio;
Queste semplificazioni, però, non facciano pensare, come spesso accade, all'assenza di adempimenti. Infatti per il telelavoro la valutazione può evidenziare rischi come VDT o Stress e pertanto obbligherebbe il datore di lavoro alla sorveglianza sanitaria, alla fornitura di DPI e di conseguenza obbliga il telelavoratore a rispettare le misure di sicurezza che conoscerà grazie alla formazione/informazione obbligatoria.
Buon Telelavoro, ing. Flavio Ferraro. |
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